Piano di Azione Comunale (PAC) 2019-2021 – Misure contingibili per garantire il rispetto dei valori limite di concentrazione di polveri sottili nell’aria ambiente previsti dal D.Lgs 155/2010.

IL SINDACO
Premesso che la salute è un diritto primario dell’individuo e della collettività e che l’Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;
Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa che riunisce in un’unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;
Visto il D.Lgs 13.8.2010 n. 155 “Attuazione della direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” nel quale, oltre ad inserire la misurazione del PM 2,5 individuando un valore obiettivo, viene riconfermato per il materiale particolato PM 10 il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 μg/m3, oltre il limite dei 40 μg/m3 come media annuale;
Vista la Legge Regionale n. 9 del 11.2.2010 che tra l’altro istituzionalizza il Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente e i Piani di azione comunale (PAC);
Atteso che nel corso della stagione autunnale/invernale, le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell’atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E,), contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limiti stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a 50 μg/m3 di aria;
Atteso che, come evidenziato nella relazione 2010 e 2011 sulla qualità dell’aria a livello provinciale redatta da ARPAT, nei risultati dell’indagine P.A.TOS della Regione Toscana e nel quadro conoscitivo del PAC 2016-2018, un contributo significativo alle emissioni di polveri sottili in atmosfera è costituito dalla combustione degli scarti vegetali all’aperto;
Atteso che l’art. 182 del D.Lgs stabilisce che le “attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superi i tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lettera f) del medesimo D.Lgs., effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. I c
omuni e le amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui sopra all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologi che, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
Preso atto che nel Piano di Azione Comunale (PAC) d'Area 2019-2021 approvato con Deliberazione della G.C. n. 42 del 13/03/2019, tra le misure contingibili indicate è riportata quella che prevede, per il periodo 1 novembre - 31 marzo, il divieto di effettuare la pratica dell’abbruciamento dei residui vegetali all’aperto derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate o verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali, di servizio o produttive in genere;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento con tingibile indirizzato a tutelare la salute dei cittadini, finalizzato alla riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento dell'aria;
Visto il D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59“, e in particolare l’art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;
Rilevato che ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge Regionale n. 9 del 11.2.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”, il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
Atteso che ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della L.R. 9/2010, i Sindaci dei comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche;
Visto l’art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
per il periodo temporale compreso dalle ore 00.00 del 01/11/2020 fino alle ore 24.00 del 31/03/2021 nelle aree del territorio comunale il divieto di bruciatura all'aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali,di servizi e produttive in genere.
AVVERTE
In caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili, e fatta salva l’applicazione dell’art. 650 del codice penale;
DISPONE
Di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione;
La trasmissione del presente provvedimento a: Regione Toscana (Settore Energia - Tutela della Qualità dell’Aria), Arpat Dipartimento di Lucca, Azienda U.S.L. Toscana Nord-Ovest e al Comando Gruppo Carabinieri Forestali di Lucca.
Alle forze di Polizia e demandata la verifica della presente ordinanza. La Polizia Municipale dovrà, in particolare, intensificare la vigilanza ed i controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari, così come previsto dal citato Piano di Azione Comunale (PAC) d’area per il risanamento della qualità ambiente.
DA’ ATTO
Che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Il presente provvedimento - immediatamente esecutivo - viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.