Descrizione estesa
Il blocco della circolazione stradale per il periodo dal 04/12/2025 al giorno 09/12/2025 con orario 8:30 – 18:30 e con valenza su tutto il territorio comunale per i seguenti veicoli:
Autovetture
• Euro zero benzina - A titolo non esaustivo: Autovetture e Autocaravan M1 non catalitiche a benzina non omologate ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive;
• Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3 diesel - A titolo non esaustivo: Autovetture e Autocaravan M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE – 98/77/CE;
Ciclomotori e Motoveicoli
• Euro zero - A titolo non esaustivo: Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive;
• Euro 1 Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive;
Veicoli merci
• Euro zero, Euro 1, Euro 2 Euro 3 diesel inferiori a 35 quintali - A titolo non esaustivo: Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all’art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologati ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE – 98/77/CE;
• Euro zero, Euro 1, Euro 2 Euro 3 diesel superiori a 35 quintali - A titolo non esaustivo: Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all’art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure omologati ai sensi della direttiva 96/01/CE;
Veicoli per uso speciale
• Euro zero inferiori a 35 quintali - A titolo non esaustivo: Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all’art. 54, comma 1, lettera g, con portata fino a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive;
• Euro zero superiori a 35 quintali - A titolo non esaustivo: Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all’art. 54, comma 1, lettere g, con portata superiore a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive;
Autobus
• Euro zero dei gestori di servizi TPL - A titolo non esaustivo: Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive;
• Euro zero dei gestori di servizi turistici - A titolo non esaustivo: Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive;
Nota: Codice della strada - Art. 54, comma 1, lettere: c ) autoveicoli per trasporto promiscuo; d) autocarri; e) trattori stradali; g) autoveicoli per usi speciali; h) autotreni; i) autoarticolati
Sono esonerati dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti i seguenti veicoli:
• veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
• veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l’abbattimento del particolato;
• veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l’intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell’appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l’avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell’azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
• veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l’indirizzo nonché l’orario di inizio e termine dell’attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
• veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o auto-dichiarazione nel quale il conducente dichiari anche il percorso e l’orario (accompagnati da idonea documentazione);
• veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);
• veicoli storici purché in possesso dell’Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
• veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
• veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: di aver acquistato un veicolo esente dalle limitazioni sopra indicate; di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas; la suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario all’effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non oltre 90 giorni;
• autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);