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Misure contingibili e urgenti per riduzione inquinamento

divieto abbruciamenti

Provvedimenti ed adozione di misure contingibili a tutela della salute dei cittadini per la riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero delle polveri sottili nel periodo 01 novembre 2023 al 31 marzo 2024

Data di Pubblicazione

02 novembre 2023

Tipologia

News

Descrizione estesa

Per il periodo compreso tra il 1° novembre 2023 ed il 31 marzo 2024, nelle aree del territorio comunale poste a quote minore od uguale a 200 metri sul livello del mare (la quota del territorio è determinata sulla base della carta tecnica regionale di maggiore dettaglio disponibile):

  • il divieto di bruciatura all’aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere;
  • il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” di cui al regolamento adotto con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186. Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall’applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l’unico sistema di riscaldamento dell’abitazione in cui sono ubicati.

Per il periodo compreso tra il 1° novembre 2023 ed il 31 marzo 2024, nelle aree del territorio comunale poste a quote minore od uguale a 200 metri sul livello del mare (la quota del territorio è determinata sulla base della carta tecnica regionale di maggiore dettaglio disponibile):

  • il divieto di bruciatura all’aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere;
  • il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” di cui al regolamento adotto con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186. Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall’applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l’unico sistema di riscaldamento dell’abitazione in cui sono ubicati.

ORDINANZA 28 DEL 31.10.2023

Tipo Titolo Scarica
  PDF729,2K ordinanza 28_2023

Ultima modifica: lunedì, 17 giugno 2024

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